Il registro di carico e scarico rifiuti è uno strumento obbligatorio per alcune categorie di soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti, previsto dalla normativa italiana (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche, noto come “Testo Unico Ambientale”). In questo articolo parleremo del nuovo modello di registro di carico e scarico.

 

I soggetti obbligati alla compilazione del registro di carico e scarico rifiuti sono:

  1. Produttori iniziali di rifiuti:

– Le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi.

– Le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da:

– lavorazioni industriali,

– lavorazioni artigianali,

– operazioni di trattamento dei rifiuti,

–  processi di depurazione delle acque reflue,

– attività di abbattimento dei fumi.

  1. Trasportatori di rifiuti:

– Le imprese che trasportano rifiuti per conto terzi (sono escluse le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi).

  1. Intermediari e commercianti di rifiuti:

– I soggetti che commerciano o intermediano rifiuti, anche senza detenerli fisicamente.

  1. Gestori di impianti di trattamento, smaltimento e recupero:

– Le imprese che gestiscono impianti di recupero o smaltimento dei rifiuti (ad esempio, inceneritori, discariche, impianti di riciclaggio, ecc.).

Esenzioni:

Esistono delle esenzioni o semplificazioni per alcune categorie di soggetti, ad esempio:

– Le imprese agricole con un volume di affari inferiore a determinate soglie.

– Le microimprese che producono solo rifiuti non pericolosi e che non rientrano in particolari categorie di attività.

Resta fermo quanto sopra con l’introduzione del nuovo sistema RENTRI.

Fino al 13 febbraio 2025, le aziende soggette all’obbligo di compilare il registro di carico e scarico dei rifiuti continueranno ad utilizzare i modelli cartacei, comunemente noti come “vecchi modelli”, introdotti dal D.M. 148/1998 i quali devono essere regolarmente vidimati presso le Camere di Commercio.

A partire dal 13 febbraio 2025 e fino al momento dell’iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), gli operatori dovranno continuare a tenere il registro in formato cartaceo, ma adottando i cosiddetti “nuovi modelli” previsti dall’allegato 1 del D.M. 4 aprile 2023 n. 59. Il modello aggiornato sarà scaricabile direttamente dal portale del RENTRI, che metterà a disposizione il format corretto.

Una volta effettuata l’iscrizione al RENTRI, però, si verificherà un passaggio fondamentale: il registro cartaceo, anche se conforme ai nuovi modelli, sarà sostituito dalla sua versione digitale, sancendo così una svolta verso la completa digitalizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Questo cambiamento rappresenta un passo decisivo per migliorare l’efficienza della gestione dei rifiuti e ridurre le complicazioni legate alla documentazione cartacea.