Vi sono due date importanti da tenere a mente:
La prima è quella del 13 febbraio 2025:
a partire da giovedì 13 il FIR viene emesso in formato cartaceo utilizzando ESCLUSIVAMENTE i modelli di cui all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59 e compilato secondo le istruzioni approvate con Decreto direttoriale n. 251 del 19/12/2023. A partire da tale data il FIR deve essere vidimato digitalmente tramite il RENTRI e compilato con una delle seguenti modalità:
- mediante sistemi gestionali (interoperabilità);
- tramite il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI (piattaforma online);
- manualmente.
Poi, a partire dal 13 febbraio 2026
- gli operatori iscritti al RENTRI devono gestire in formato digitale il FIR per tutti i rifiuti e trasmettere al RENTRI i dati dei FIR relativi a rifiuti pericolosi;
- gli operatori non iscritti al RENTRI continuano a gestire il FIR in formato cartaceo utilizzando i “nuovi modelli”.
È possibile gestire volontariamente il FIR in formato digitale prima del 13 febbraio 2026, ma in questo caso tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione (produttore, trasportatore, destinatario) dovranno gestire il FIR in formato digitale.
Il FIR è emesso dal produttore o detentore e viene integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza dal trasportatore. Esso può essere emesso e compilato anche dal trasportatore, su richiesta formale del produttore o del detentore. Successivamente è integrato e sottoscritto all’arrivo dal destinatario che indicherà le informazioni di propria competenza (quantità verificata a destino, o eventuale accoglimento/respingimento parziale o totale).
Ecco come sarà il nuovo modello di FIR:
Per ulteriori informazioni relative alle modalità di iscrizione al RENTRI consulta il nostro precedente articolo qui.