Vi sono due date importanti da tenere a mente:

La prima è quella del 13 febbraio 2025: 

a partire da giovedì 13 il FIR viene emesso in formato cartaceo utilizzando ESCLUSIVAMENTE i modelli di cui all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59 e compilato secondo le istruzioni approvate con Decreto direttoriale n. 251 del 19/12/2023. A partire da tale data il FIR deve essere vidimato digitalmente tramite il RENTRI e compilato con una delle seguenti modalità:

  • mediante sistemi gestionali (interoperabilità);
  • tramite il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI (piattaforma online);
  • manualmente.

Poi, a partire dal 13 febbraio 2026

  • gli operatori iscritti al RENTRI devono gestire in formato digitale il FIR per tutti i rifiuti e trasmettere al RENTRI i dati dei FIR relativi a rifiuti pericolosi;
  • gli operatori non iscritti al RENTRI continuano a gestire il FIR in formato cartaceo utilizzando i “nuovi modelli”.

È possibile gestire volontariamente il FIR in formato digitale prima del 13 febbraio 2026, ma in questo caso tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione (produttore, trasportatore, destinatario) dovranno gestire il FIR in formato digitale.

Il FIR è emesso dal produttore o detentore e viene integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza dal trasportatore. Esso può essere emesso e compilato anche dal trasportatore, su richiesta formale del produttore o del detentore. Successivamente è integrato e sottoscritto all’arrivo dal destinatario che indicherà le informazioni di propria competenza (quantità verificata a destino, o eventuale accoglimento/respingimento parziale o totale).

Ecco come sarà il nuovo modello di FIR:

Per ulteriori informazioni relative alle modalità di iscrizione al RENTRI consulta il nostro precedente articolo qui.